
Non si perde nessuna notizia?
Si iscriva ora alla nostra newsletter
Obblighi relativi ai reattori PPWR/EPR in caso di spedizione di merci imballate dalla Svizzera verso l’UE
Aggiornato al: 21 maggio 2026
Imprese svizzere che acquistano imballaggi, confezionano i propri prodotti in Svizzera e spediscono le merci imballate direttamente ai clienti finali o ad altri utenti finali negli Stati membri dell’UE.
Nota: Le informazioni riportate di seguito non sostituiscono una consulenza legale. L'applicazione concreta deve essere verificata in base al Paese di destinazione.
Sintesi per gli spedizionieri svizzeri
Se un’azienda svizzera confeziona prodotti in Svizzera e questi direttamente ai clienti finali o agli utenti finali nell'UE se viene spedito, tale azienda, ai sensi del nuovo regolamento UE sugli imballaggi, PPWR – Regolamento (UE) n. 2025/40 in qualità di „produttore“ ai sensi della responsabilità estesa del produttore, ovvero EPR, si applicano.
Ciò significa, in particolare:
Di norma, l'operatore di vendita per corrispondenza svizzero deve verificare se in ogni Stato membro dell'UE, nel quale consegna merci imballate direttamente ai clienti finali o agli utenti finali, deve registrarsi e aderire a un sistema nazionale di responsabilità estesa del produttore (EPR). Ai sensi dell’attuale normativa PPWR, l’art. 45, comma 3, prevede inoltre che un produttore, per determinate consegne dirette transfrontaliere, debba Rappresentanti per la responsabilità estesa del produttore deve nominare un responsabile nello Stato membro di riferimento; gli Stati membri possono prevedere tale obbligo anche per le imprese di paesi terzi. La Commissione europea descrive in generale la responsabilità estesa del produttore (EPR) come un sistema in cui il produttore si fa carico dei costi di smaltimento o trattamento del prodotto al termine del suo ciclo di vita.
Ciò è particolarmente rilevante per i clienti che non dispongono di una società nell’UE né di un rappresentante autorizzato EPR: in assenza di una registrazione EPR in regola e di una struttura di rappresentanza adeguata, l’ulteriore vendita o spedizione verso singoli paesi dell’UE può risultare bloccata sia dal punto di vista giuridico che pratico.
PRODINGER Svizzera fornisce imballaggi ai propri clienti in Svizzera. Questi ultimi utilizzano poi tali imballaggi per confezionare i propri prodotti in Svizzera e per spedirli anche ai clienti finali dell’UE.
In base a questo scenario iniziale, in genere non PRODINGER Svizzera è il responsabile EPR per le merci imballate successivamente spedite nell’UE, bensì colui che riempie l’imballaggio, mette in vendita la merce imballata e la consegna direttamente agli utenti finali nell’UE.
Le linee guida della Commissione europea distinguono tra il „manufacturer“ (produttore) ai fini dei requisiti di conformità e il „producer“ (produttore) ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR). Ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR), è in linea di principio rilevante l’operatore economico che immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati in un Stato membro oppure li fornisce direttamente agli utenti finali in un altro Stato membro.
Contesto: la PPWR
Il nuovo regolamento dell'UE sugli imballaggi è il Regolamento (UE) n. 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Essa sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi 94/62/CE ed è, in linea di principio, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE. Secondo quanto comunicato dalla Commissione europea, la PPWR è entrata in vigore il 11 febbraio 2025 è in vigore ed è, in linea di principio, a partire da 12 agosto 2026 applicabile.
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dalla provenienza, e stabilisce i requisiti relativi alla produzione, alla composizione, alla riutilizzabilità, alla riciclabilità, all’etichettatura e alla gestione dei rifiuti.
Perché le aziende svizzere di vendita per corrispondenza ne sono interessate
La direttiva PPWR non si applica solo alle imprese con sede nell’UE. È determinante stabilire se gli imballaggi o i prodotti imballati vengano messi a disposizione per la prima volta sul territorio di uno Stato membro dell’UE oppure se vengano consegnati direttamente agli utenti finali in uno Stato membro.
Gli orientamenti della Commissione definiscono il „produttore“ ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR) come il fabbricante, l’importatore o il distributore che mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati in uno Stato membro oppure li consegna direttamente agli utenti finali in un altro Stato membro. In caso di vendita online o a distanza agli utenti finali, l’offerta diretta all’utente finale è considerata come messa a disposizione nello Stato membro dell’utente finale.
Per le imprese svizzere ciò significa, in pratica:
Un negozio svizzero, un rivenditore svizzero o un produttore svizzero che confeziona i propri prodotti in Svizzera e li spedisce direttamente a clienti finali privati o a utenti finali commerciali in Germania, Austria, Francia, Italia o in altri paesi dell’UE può essere considerato un „produttore“ soggetto all’obbligo di EPR in ciascuno dei paesi di destinazione interessati.
Che cos’è un rappresentante autorizzato EPR?
Un mandatario EPR è un rappresentante designato nel rispettivo Stato membro dell’UE che assume o adempie, per conto del produttore, determinati obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore. Tra questi figurano tipicamente la registrazione, la comunicazione dei volumi, la comunicazione con le autorità o i gestori dei sistemi e, se del caso, l’organizzazione della partecipazione al sistema.
La Commissione europea descrive così la finalità di tale rappresentante autorizzato in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR): esso deve garantire che i produttori che immettono prodotti in un Stato membro in cui non sono stabiliti adempiano ai propri obblighi in materia di EPR e che i costi della gestione dei rifiuti in tale Stato membro siano coperti.
Gruppo di clienti particolarmente interessato
La presente informativa è rivolta in particolare ai clienti svizzeri che:
- non dispongono di una propria società nell'UE,
- non abbiano designato un rappresentante EPR nell’UE,
- effettuare consegne direttamente ai clienti finali o agli utenti finali dell’UE,
- riempire gli imballaggi in Svizzera o utilizzarli per la spedizione,
- vendere tramite negozi online, piattaforme di vendita, negozi online B2C o vendita diretta nei paesi dell’UE.
Proprio queste aziende dovrebbero verificare tempestivamente i propri obblighi, poiché gli obblighi in materia di EPR sono organizzati a livello di singolo Stato membro. Un cliente che effettua consegne in Germania, Francia e Austria deve quindi non solo verificare la normativa „UE in generale“, ma anche i requisiti previsti in ogni singolo paese di destinazione.
Casi pratici tipici
Caso A: un’azienda svizzera vende direttamente a clienti privati in Germania
Un’azienda svizzera acquista imballaggi in Svizzera, confeziona i propri prodotti in Svizzera e spedisce la merce direttamente a clienti privati in Germania.
In questo caso, vi sono molti elementi che indicano che l’azienda svizzera sia soggetta all’obbligo di EPR per gli imballaggi prodotti in Germania. Essa deve verificare se in Germania siano necessari la registrazione, l’adesione al sistema, la comunicazione dei volumi e un rappresentante autorizzato per l’EPR. La direttiva PPWR prevede la creazione di registri dei produttori negli Stati membri e richiede che i produttori si registrino negli Stati membri in cui immettono per la prima volta sul mercato imballaggi o prodotti imballati.
Caso B: un’azienda svizzera vende a un commerciante dell’UE che provvede alla rivendita
Un’impresa svizzera fornisce merci imballate a un commerciante nell’UE, il quale provvede successivamente a rivenderle nel proprio Stato membro.
In questo caso, la ripartizione dei ruoli può essere diversa. Qualora un operatore o un importatore dell’UE immetta per la prima volta la merce sul mercato in uno Stato membro dell’UE, tale operatore dell’UE può essere soggetto all’obbligo di responsabilità estesa del produttore (EPR). La struttura concreta del contratto e della fornitura è determinante.
Caso C: un’impresa svizzera vende direttamente a utenti finali commerciali nell’UE
Un’azienda svizzera spedisce prodotti confezionati direttamente a un’azienda nell’UE, la quale utilizza i prodotti per proprio conto e non li rivende nella loro forma originale.
Anche gli utenti finali commerciali possono essere considerati utenti finali. Le linee guida della Commissione definiscono un utente finale come una persona fisica o giuridica nell’UE alla quale viene fornito un prodotto in qualità di consumatore o di utente finale professionale e che non immette ulteriormente sul mercato il prodotto nella forma in cui è stato consegnato.
Cosa dovrebbero verificare ora i clienti
I clienti che spediscono prodotti imballati dalla Svizzera direttamente nell’UE dovrebbero chiarire almeno i seguenti punti:
Registrare i paesi di destinazione: In quali Stati membri dell'UE vengono effettivamente consegnate le merci imballate?
Verificare il canale di distribuzione: La consegna avviene direttamente ai clienti finali o agli utenti finali, oppure a un importatore o rivenditore dell’UE?
Determinare il ruolo: L'impresa nel rispettivo paese di destinazione è considerata un "produttore" ai sensi delle normative PPWR/EPR?
Verificare la registrazione: Esiste l’obbligo di registrazione nel rispettivo registro nazionale dei produttori?
Chiarire il funzionamento del sistema EPR: È obbligatorio aderire a un sistema nazionale di ritiro, raccolta o recupero?
Verificare i rappresentanti autorizzati: È necessario un rappresentante autorizzato EPR nel rispettivo Stato membro?
Preparazione dei dati: I materiali di imballaggio, i pesi, i tipi di imballaggio e le quantità per ciascun paese di destinazione dovrebbero essere registrati in modo sistematico.
Avviso importante in merito agli attuali sviluppi nell'UE
Alla fine del 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta che sospenderebbe l’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva PPWR fino al 1° gennaio 2035. Tale proposta prevede tuttavia espressamente che le norme relative ai produttori di paesi terzi possano continuare a essere trattate separatamente e che gli Stati membri possano continuare a richiedere ai produttori di paesi terzi la nomina di un rappresentante autorizzato ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR).
Le imprese svizzere devono quindi prestare attenzione: anche qualora a livello dell’UE venissero introdotte agevolazioni per le vendite a distanza all’interno dell’Unione, ciò non significa automaticamente che gli operatori svizzeri che effettuano vendite dirette senza una sede nell’UE siano esentati dall’obbligo di nominare un rappresentante autorizzato.
Raccomandazione di PRODINGER Svizzera ai clienti interessati
PRODINGER Svizzera raccomanda ai clienti che spediscono merci imballate dalla Svizzera direttamente a clienti finali o utenti finali nell’UE di provvedere per tempo alla propria conformità alle norme EPR.
In particolare, i clienti che non dispongono di una società nell’UE e che non hanno un rappresentante autorizzato EPR dovrebbero far verificare quanto segue prima di procedere con l’ulteriore espansione delle loro spedizioni nell’UE:
– se nel rispettivo paese di destinazione dell’UE siano considerati produttori soggetti all’obbligo di EPR,
– quali sono gli obblighi di registrazione,
– quali quantità di imballaggi devono essere dichiarate,
– quali costi devono sostenere le organizzazioni di partecipazione al sistema o di responsabilità del produttore,
– se sia necessario nominare un rappresentante autorizzato EPR nel rispettivo Stato membro.
Fonti ufficiali
Le fonti principali delle presenti informazioni per i clienti sono:
La Regolamento (UE) n. 2025/40 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025.
La pagina informativa della Commissione europea in merito al regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, secondo cui la PPWR è entrata in vigore l'11 febbraio 2025 e, in linea di principio, si applica a partire dal 12 agosto 2026.
La Linee guida della Commissione europea relative al PPWR del 30 marzo 2026, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra produttore, fabbricante, utente finale e fornitura in caso di consegne dirette.
Il Proposta della Commissione COM(2025) 982 in merito alla possibile sospensione dell’articolo 45, comma 3, del PPWR, con particolare riferimento ai produttori di paesi terzi.



